[1]Accertamenti Bancari e Finanziari

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Il segreto bancario non e' un motivo di rifiuto dell'assistenza.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art17 · fonte del testo