Autorita' centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorita' competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: a - per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; b - per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie; c - per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole; d - per scambiarsi reciprocamente, qualora cio' si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; e - per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione; f - per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudi- ziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita; g - per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; h - per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le ne- cessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;

  • i)- per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art7 · fonte del testo