1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione. 2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per: a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo; b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art7 · fonte del testo