domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorita' centrale dello Stato richiesto, dovra' essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora cio' sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. Tuttavia, uno Stato contraente avra' facolta', applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorita' Centrale.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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