1. Gli animali devono essere scaricati nel piu' breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresi' di una aerazione adeguata. 2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacita' e deve altresi' rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 42 parole tolte, 61 parole aggiunte.

tolto: Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientificheaggiunto: 1. Gli animali devono essere scaricati nel piu' breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresi' di una aerazione adeguata. 2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacita' e deve altresi' rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art3 · fonte del testo