1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacita' professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali. 2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 199 parole tolte, 46 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio nonche' a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:

tolto: a) ogni firma;

tolto: b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

tolto: c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;

tolto: d) ogni raccomandazione prevista al paragrafo1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrera' in vigore;

tolto: e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;

tolto: f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;

tolto: g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: h) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrera' in vigore.

tolto: IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione.

tolto: FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderentiaggiunto: 1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacita' professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali. 2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art18 · fonte del testo