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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e' sostituito dal seguente: "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varieta' vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale". Il terzo comma dello stesso articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varieta' vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno ne', in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~art3 · fonte del testo