[1]da usare

[2]1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonche' i documenti ad esse allegati, sono redatti nella lingua della Parte contraente richiedente e sono corredati di traduzione nella lingua della Parte contraente richiesta. 2. La traduzione e' certificata conforme da un traduttore ufficiale, dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio consolare della Parte contraente richiedente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art12 · fonte del testo