[1]Turismo

[2]1. Ispirandosi agli orientamenti internazionali pertinenti per il turismo sostenibile, le parti intendono migliorare lo scambio di informazioni e instaurare le migliori pratiche per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali, nonche' lo sviluppo di strumenti per monitorare l'impatto dello sviluppo sostenibile sul turismo sostenibile. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e sfruttare al meglio il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, in particolare lo sfruttamento degli esseri umani, soprattutto quello dei minori, in qualsivoglia forma, rispettando la flora e la fauna selvatiche, la biodiversita' e gli ecosistemi e potenziando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali, tra l'altro mediante la promozione del turismo sostenibile, nel rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali e tradizionali, e mediante una migliore formazione nel settore del turismo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art41 · fonte del testo