Se l'estradizione e' richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravita' relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilita' di una ulteriore estradizione

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art39 · fonte del testo