I. - La Parte richiesta potra', dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, differire la consegna dell'individuo di cui si richiede l'estradizione affinche' egli possa essere giudicato o, qualora egli sia stato condannato, possa scontare sul proprio territorio la pena inflittagli per un fatto diverso da quello per il quale e' stata richiesta la estradizione. II. - Invece di differire la consegna, la Parte richiesta potra' consegnare temporaneamente la persona di cui si richiede l'estradizione, alle condizioni che vengano stabilite, di comune accordo, fra le Parti. III. - La consegna potra' essere differita anche in caso di grave infermita' che possa porre in pericolo la vita dell'individuo.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art41 · fonte del testo