Il procedimento per ottenere l'esecuzione e' quello in vigore nell'ordinamento o dello Stato richiesto, in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione contiene statuizioni su diverse istanze separabili, contenute nella richiesta, l'esecuzione potra' essere concessa parzialmente.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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