I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art20 · fonte del testo