Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni altra Parte della Convenzione: a una qualsiasi firma; b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' all'articolo 37; d ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 1° ottobre 2018, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copie autenticate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ad altre Parti della Convenzione ed a qualsiasi Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art40 · fonte del testo