Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli artt.19 e 20 della Convenzione stessa; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad accezione delle misure previste negli artt. 8 e 10.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art23 · fonte del testo