Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
  • d)ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre alte parti contraenti della Convenzione.

Testo vigente dal 10 febbraio 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-01-15;11~protocollo-n-15-art9 · fonte del testo