1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 - Costi e procedure". 2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "1 La cooperazione e l'assistenza reciproca che le Parti si prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono alle persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al pagamento di eventuali costi o commissioni diversi da quelli sostenuti per esperti e interpreti. Questi ultimi costi o onorari sono a carico della parte che presenta la richiesta." 3 I termini "suo o sua" sostituiscono "suo" al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21).

Testo vigente dal 10 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art26 · fonte del testo