Un nuovo articolo 17 e' aggiunto dopo il nuovo articolo 16 della Convenzione come segue: "Articolo 17 - Forme di cooperazione" 1 Le autorita' di controllo cooperano tra loro nella misura necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio delle loro competenze, in particolare per: a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme e le garanzie della presente convenzione; b coordinando le loro indagini o interventi, o conducendo azioni congiunte; c fornire informazioni e documentazione sulla loro legislazione e prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati. 2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i dati personali oggetto di trattamento, a meno che tali dati non siano essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia fornito un consenso esplicito, specifico, libero e informato alla loro fornitura. 3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i compiti di cui ai paragrafi precedenti, le autorita' di controllo delle parti formano una rete.

Testo vigente dal 10 maggio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art22 · fonte del testo