1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) e' sostituito dal seguente: "Articolo 18 - Assistenza agli interessati". 2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo 18) e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna Parte assistera' qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione. 2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilita' di presentare la richiesta tramite l'autorita' di controllo designata da tale Parte. 3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro: a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta; b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento c lo scopo della richiesta."

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art23 · fonte del testo