[1]Borse di studio

[2]Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art4 · fonte del testo