[1]Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico

[2]1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. 2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art6 · fonte del testo