[1]Collaborazione nel settore dello Sport

[2]Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore. Le modalita' e le forme di tale collaborazione, nonche' i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilita' finanziarie.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art10 · fonte del testo