[1]Collaborazione nel settore dello spettacolo, arti visive, letteratura e media

[2]Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet). Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonche' per la creazione e gestione di archivi audiovisivi. I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformita' alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Testo vigente dal 23 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6~allegato-art9 · fonte del testo