[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle necessarie procedure legali interne.

[3]2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti:

[4](a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte - alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore;

[5](b) con riferimento ad altre imposte - all'ammontare delle imposte prelevate nel periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;6~art31 · fonte del testo