[1]IN VIGORE

[2]1. Ciascuno Stato contraente comunichera' all'altro Stato contraente, mediante i canali diplomatici, il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore per la prima volta a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese dell'ultima comunicazione. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme pagate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;159~convenzione-art30 · fonte del testo