[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]La presente Convenzione entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore; e
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore.

Testo vigente dal 30 luglio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88~convenzione-articolo30 · fonte del testo