(1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, gli investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alla propria legislazione. Ad ogni modo essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. (2) Nessuna delle due Parti contraenti dovra' in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art2 · fonte del testo