Risorse dei Fondi Speciali Volontari (a) Al fine di perseguire i propri scopi, e consapevole del fatto che risorse agevolate possono accelerare lo sviluppo delle economie piu' deboli dei membri regionali, la Banca puo' ricercare il contributo volontario di Fondi Speciali, e accettare l'amministrazione di Fondi Speciali cui volontariamente si contribuisce, da usarsi nei modi e secondo termini e condizioni compatibili con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. Gli Accordi possono stabilire che un Fondo Speciale sia reso disponibile a tassi agevolati o in forma di doni per progetti, e possa essere utilizzato per finanziare studi e servizi di consulenza al fine di promuovere la cooperazione economica nella regione, per finanziare assistenza tecnica per la preparazione di progetti, per dare sostegno alla realizzazione dei progetti, e per fornire altra assistenza. (b) Le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono in ogni circostanza e sotto tutti i rispetti conservate, utilizzate, impegnate, contabilizzate e investite o altrimenti collocate del tutto separatamente dalle risorse ordinarie. L'intero costo dell'amministrazione di qualsiasi Fondo Speciale e' imputato a quel Fondo Speciale. Le risorse ordinarie della Banca non sono in nessun caso impegnate, o adoperate per pagare, perdite o passivita' derivanti da attivita' per le quali risorse di Fondi Speciali siano state originariamente adoperate o impegnate.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art6 · fonte del testo