Per l'esecuzione del presente accordo verra' istituita una commissione mista, che si riunira' alternativamente a Roma ed a Varsavia. La commissione mista elaborera' programmi annuali o pluriennali di collaborazione culturale e ne coordinera' l'attuazione. Le riunioni della commissione saranno presiedute dal rappresentante del Paese sul cui territorio si svolge la riunione. Le questioni finanziarie derivanti dalla realizzazione del presente accordo e dei programmi annuali o pluriennali di collaborazione verranno regolate dalla commissione mista.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art11 · fonte del testo