Per facilitare il conseguimento dei loro fini culturali e scientifici, i due Governi concederanno, su base di reciprocita', alle istituzioni indicate all'art. 2, l'esenzione da ogni imposta statale, regionale e comunale di carattere normale o di carattere straordinario sui locali destinati a sede delle istituzioni stesse con la sola eccezione delle tasse percepite in remunerazione di servizi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art10 · fonte del testo