Per l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti. Essa avra' fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facilitarne l'esecuzione e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre piu' efficace collaborazione culturale fra i due Paesi. La Commissione Mista si riunira' quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadiscio. La Commissione Mista istituira' a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurera' la continuita' dei lavori della Commissione.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1895~art7 · fonte del testo