Parti assumeranno le necessarie misure amministrative, fiscali e doganali, nell'ambito della loro competenza, per l'attuazione del presente Accordo. Ciascuna Parte avra' il diritto di esportare nel territorio all'altra Parte e di importare dal territorio di questa, materiali e attrezzature, nonche' fornire i servizi necessari all'attuazione del presente Accordo. Le Parti prenderanno i necessari provvedimenti, nell'ambito della propria legislazione, per esentare i citati materiali e servizi forniti da dazi doganali, imposte ed altri pagamenti analoghi.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art7 · fonte del testo