Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgera' l'attivita' prevista dal presente Accordo. Ciascuna Parte prendera' tutte le misure necessarie in conformita' con la propria legislazione, per esonerare i rappresentanti ed il personale dell'altra Parte da imposte, tributi ed altri analoghi pagamenti ai fini dello svolgimento dell'attivita' prevista dal presente Accordo.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art6 · fonte del testo