La Parte Russa assicurera' la tempestiva emissione, inter alia, di licenze, permessi, benestare, nonche' dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa mettera' a disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa consentira' l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite anche le procedure e l'entita' delle informazioni che dovranno essere trasferite.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art7 · fonte del testo