controversia che possa sorgere sia tra le Parti Contraenti, sia tra le Parti Contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, sara' regolata secondo la procedura prevista all'articolo 33 della Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-addizionale-art5 · fonte del testo