Governi delle Parti Contraenti interessate si consulteranno sui provvedimenti da adottare per i casi di crisi o di guerra in considerazione delle difficolta' di applicazione di tutto o di parte delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art35 · fonte del testo