1. I servizi dell'Agenzia possono, dietro richiesta della Commissione agente di propria iniziativa o dietro richiesta del Comitato o del Direttore, essere oggetto di ispezioni amministrative e tecniche. 2. Queste ispezioni sono effettuate da agenti appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Ciascuna commissione di ispezione e' composta da almeno due delegati di nazionalita' diversa. Ogni commissione di ispezione deve includere, per quanto possibile, un delegato che abbia partecipato ad una predetta ispezione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art34 · fonte del testo