Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1996 al 13 aprile 2008. 60 parole tolte, 25 parole aggiunte.

Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni aggiunto: obbligatorie stabilite dai competenti organi tolto: di Eurocontrol, secondo le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6 dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981. Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di Stato. Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta i voli d'addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per il personale navigante. aggiunto: dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~approvazione-art4 · fonte del testo