residui 1. Ogni diritto al rimborso in virtu' delle attuali disposizioni a titolo di ammortamento degli investimenti indiretti approvati si estingue alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. 2. I pagamenti dovuti in virtu' delle decisioni dell'Organizzazione anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere effettuati dopo questa entrata in vigore secondo le modalita' fissate da queste decisioni e figurano in particolari Annessi al bilancio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~annesso-3-art5 · fonte del testo