1. La regolamentazione dell'Unione in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e la tariffa doganale comune, si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. 2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione dell'Unione applicabili da parte del Regno Unito. Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione dell'Unione necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art8 · fonte del testo