[1]30. PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[4]Articolo unico

[5]1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca. originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente se le possibilita' di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorita' competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione. 2. Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-30-art1 · fonte del testo