[1]1. Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione ed i prodotti la cui importazione nell'Unione e' sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonche' gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che disponga diversamente. Il Consiglio delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 2. E' mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato II (1) dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

[2]------------------------------

[3](1) G.U. L. 73 del 27-3-1972, pag. 47.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art6 · fonte del testo