1. La presente sezione concerne il cotone, non cardato ne' pettinato, della sottovoce 5201 00 della nomenclatura combinata. 2. E' instaurato nell'Unione un regime destinato in particolare:

  • a)a sostenere la produzione di cotone nelle regioni dell'Unione in cui essa e' importante per l'economia agricola,
  • b)a permettere un equo reddito per i produttori interessati,
  • c)a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione. 3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione. 4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, e' istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni. Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori. Il beneficio di questo regime e' riservato alle associazioni:
  • a)costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
  • b)che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e
  • c)riconosciute dallo Stato membro in questione. 5. Il regime degli scambi dell'Unione con i paesi terzi non e' leso. A tale scopo non puo', in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione. 6. Una legge europea del Consiglio stabilisce gli adattamenti necessari del regime previsto dalla presente sezione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che stabiliscono le regole di base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente sezione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art23 · fonte del testo