[1]Articolo III-227

[2]1. Le finalita' della politica agricola comune sono:

  • a)incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
  • b)assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
  • c)stabilizzare i mercati,
  • d)garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
  • e)assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa puo' implicare, si considera:
  • a)il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
  • b)la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
  • c)il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art227 · fonte del testo