[1]Articolo III-398

[2]1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art398 · fonte del testo