[1]Articolo III-397

[2]Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art397 · fonte del testo