[1]Articolo IV-438 Successione e continuita' giuridica

[2]1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunita' europea. 2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finche' non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato. 3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finche' tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Cio' vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437. Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunita' o connessi alla sfera di attivita' delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' quelle relative all'Unione o alla Comunita' adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finche' non saranno stati soppressi o modificati. 4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, cosi' come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione. 5. La continuita' delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato e' assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art438 · fonte del testo