di viaggio 1. Ai membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonche' al Cancelliere e al personale della Cancelleria saranno rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. 2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un'indennita' di trasferta giornaliera che coprira' tutte le spese di vitto, alloggio, mance e altre spese personali. L'indennita' di trasferta giornaliera sara' stabilita dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art8 · fonte del testo