di Conciliazione e Tribunali Arbitrali 1. La conciliazione e' realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione e' composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3. 2. L'arbitrato e' realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale e' composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata "la Corte".

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art2 · fonte del testo