speciale esborsi 1. Potra' essere istituito dagli Stati parte della Convenzione un conto speciale esborsi mirante a ridurre le spese di procedura per gli Stati parte di una controversia sottoposta alla Corte che abbiano difficolta' nel sostenere tali spese. Tale conto sara' finanziato da contributi volontari degli Stati parte della Convenzione. 2. Uno Stato parte di una controversia sottoposta alla Corte che desideri ricevere fondi dal conto speciale esborsi presentera' al Cancelliere una richiesta con preventivo dettagliato delle spese di procedura. Il Bureau della Corte esaminera' la richiesta ed inoltrera' la propria raccomandazione ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, i quali decideranno se accogliere tale richiesta e in quale misura. Dopo l'esame della controversia, lo Stato che ha ricevuto fondi dal conto speciale esborsi inviera' al Cancelliere, per l'esame da parte del Bureau, un rendiconto dettagliato delle spese di procedura effettivamente sostenute e procedera', qualora necessario, al rimborso delle somme in eccesso rispetto alle spese effettive.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art11 · fonte del testo